Oggi è stata emessa una nuova ordinanza del Ministro della Salute, assunta di concerto con il Ministro dell’interno. Ne pubblichiamo di seguito l’intero articolato.
Art. 1
(Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Art. 2
(Disposizioni finali)
Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.