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Referendum: riforma del C.S.M. Lo shock Palamara

by Luigi Gravagnuolo
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Contrariamente ai due quesiti su cui abbiamo scritto nelle precedenti puntate, decisamente poco motivanti per la stragrande maggioranza dei cittadini, questo riguarda una delle questioni chiave dell’attuale crisi della credibilità della magistratura, il correntismo. Se non avete letto i due libri-intervista di Alessandro Sallusti a Luca Palamara, “Il sistema” e “Logge & Lobby”, recuperatene per lo meno un capitolo, uno a caso. Sarà più che sufficiente per farvi un’idea di come e quanto le correnti abbiano pesato e tuttora pesino sugli equilibri interni alla magistratura e, in ultima istanza, sulla qualità della giustizia nel nostro Paese, fino a mettere a pregiudizio il cardine stesso dello stato di diritto, che cioè la legge sia uguale per tutti.

IL CONTESTO

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è l’organo di autogoverno dei magistrati e regola le loro carriere attraverso l’assegnazione delle sedi, i trasferimenti, i passaggi di ruolo e funzioni, le promozioni e i provvedimenti disciplinari.

È presieduto dal Presidente della Repubblica; oltre al Capo dello Stato, ne fanno parte di diritto il Presidente ed il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Gli altri componenti, ventiquattro in tutto, sono eletti per due terzi dai magistrati tra i propri ranghi, componente togata, il restante terzo dal Parlamento in seduta comune tra docenti universitari di materie giuridiche ed avvocati con minimo quindici anni di attività, componente laica. Oggi un magistrato che voglia candidarsi a far parte del C.S.M. deve essere presentato da una lista composta da minimo 25 a massimo 50 suoi colleghi sottoscrittori. Pertanto, nei fatti, deve avere il sostegno di una corrente.

Proviamo ora a rileggere il comma 3 dell’articolo 25, come risulterebbe nel caso al referendum vincessero i Sì: <<Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all’ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all’articolo 24.>>

Dunque, nel caso di vittoria dei Sì, il magistrato che volesse candidarsi al C.S.M. non avrebbe più bisogno di essere sostenuto da una lista di minimo venticinque colleghi ed avanzerebbe la sua candidatura individualmente.

Attenzione, resterebbe comunque in vigore l’obbligo di presentare le candidature entro venti giorni dalla convocazione delle elezioni. Diamo quindi un occhio alle scadenze imminenti.

Il C.S.M. dura in carica per quattro anni e quello in carica è oggi agli sgoccioli. Il suo rinnovo dovrà avvenire nel prossimo mese di luglio. Per rinviare le relative elezioni, sia pure di pochi mesi, dovrebbe essere varata una legge ad hoc per la quale non ci sono le condizioni politiche. Il referendum si terrà, se si terrà, in una data da definirsi tra il 15 aprile e il 15 giugno, praticamente a quattro cinque settimane dalla presentazione delle candidature. Un bel pasticcio!

Per evitare l’accavallarsi delle date il Governo, tramite la ministra Cartabia, si è impegnato a varare per tempo una riforma che di fatto accoglierebbe le istanze dei referendari, scongiurando così il referendum. Ma siamo già a marzo, fate voi. Non è dunque escluso che voteremo, dovremo perciò scegliere in un senso o nell’altro.

PRO E CONTRO

I fautori del ritengono che il sistema elettorale, così come riformato ai sensi del referendum, infliggerebbe un colpo mortale allo strapotere delle correnti e riporterebbe al centro delle scelte degli elettori dell’organo supremo di controllo dei magistrati le qualità personali e professionali dei candidati. Non contestano i referendari il diritto dei magistrati a coordinarsi tra loro con colleghi che abbiano la stessa visione, la stessa sensibilità culturale e, perché no, lo stesso orientamento politico in senso lato, ma ciò avverrebbe solo nell’ambito dell’Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.), espressione delle attività associative e sindacali della categoria, non nel C.S.M., organo di controllo istituzionale.

Chi propende per il No sostiene che l’abrogazione dell’obbligo della sottoscrizione delle singole candidature da parte di liste di minimo 25 magistrati sia un correttivo effimero, una mera ipocrisia. Va bene, il magistrato che vorrà candidarsi al C.S.M. potrà farlo individualmente, ma poi chi lo voterà? Le cordate, uscite dalla porta, rientrerebbero dalla finestra. Aggiungono i fautori del No che sui vizi e sui danni del correntismo nella magistratura circolino tra i cittadini visioni falsate, troppo condizionate dalla vicenda Palamara e da come essa è stata trattata dalla stampa.

 

Il quesito

«Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, né possono candidarsi a loro volta”?».

L’articolo

(in grassetto le parole di cui si chiede l’abrogazione)

<<Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all’ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, né possono candidarsi a loro volta. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all’articolo 24.>>