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PM10: la Corte europea condanna l’Italia

by Redazione
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“La Repubblica italiana, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, è venuta meno all’obbligo … relativo alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa e non avendo adottato, a partire dall’11 giugno 2010, misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le concentrazioni di particelle PM10 … è venuta meno agli obblighi di far si che i piani per la qualità dell’aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile”.

Lo “dichiara e statuisce” la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sua sentenza del 10 novembre 2020. In soldoni, la Corte, accogliendo il ricorso della Commissione europea, certifica che gli sforamenti di PM10 in Italia sono sistematici e continuativi e che il nostro Paese non ha mai fatto nulla al riguardo.

Si sapeva, ma colpisce leggerlo in una sentenza. Così come colpisce il commento del Ministro dell’ambiente Sergio Costa. Il quale dichiara che “la sentenza … non ci coglie di sorpresa, visti i dati su cui è basata e che sono incontrovertibili alla prova dei fatti”. Poi ammette che il problema “non è ancora risolto” ma “fin dal mio insediamento, nel 2018, ho messo in campo tutti gli strumenti possibili”. Quali non lo dice, però rimarca che la “sentenza riconosce la bontà delle azioni intraprese dal 2018 per garantire nel più breve tempo possibile un ambiente più salubre a tutti i cittadini.”

E allora vediamo più nel dettaglio cosa dice la sentenza, partendo dai periodi e dalle zone di superamento dei limiti.

Quanto al valore limite giornaliero:

– a partire dal 2008, nelle seguenti zone: valle del Sacco; agglomerato di Roma; area Napoli e Caserta; Emilia-Romagna, Pianura Ovest e Pianura Est; agglomerato di Milano; agglomerato di Bergamo; agglomerato di Brescia; Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione A e B); Lombardia, fondovalle D; Piemonte, pianura; Piemonte, collina;

– a partire dal 2009, nelle seguenti zone: agglomerato Venezia-Treviso; agglomerato di Padova; agglomerato di Vicenza, agglomerato di Verona; zona A1 provincia del Veneto;

– dal 2008 al 2013, poi nuovamente dal 2015, nella zona di Prato-Pistoia);

– dal 2008 al 2012, poi nuovamente dal 2014, nelle zone Valdarno Pisano e Piana Lucchese e agglomerato di Torino;

– dal 2008 al 2009, poi nuovamente dal 2011, nelle zone Conca Ternana e costiera collinare di Benevento);

– nel corso del 2008, poi nuovamente dal 2011, nella zona Puglia area industriale;

– dal 2008 al 2012, nel corso del 2014 e dal 2016, nella zona agglomerato di Palermo.

Quanto al valore limite annuale, nelle zone: valle del Sacco dal 2008 e senza interruzione almeno fino al 2016; agglomerato di Venezia-Treviso nel 2009, nel 2011 e nel 2015; agglomerato di Vicenza, negli anni 2011, 2012 e 2015; agglomerato di Milano, agglomerato di Brescia, Lombardia pianura ad elevata urbanizzazione A e B dal 2008 al 2013 e a partire dal 2015; agglomerato di Torino dal 2008 fino al 2012 e a partire dal 2015.

La Commissione ci mette in mora una prima volta nel 2014. Dopo una serie di tira e molla ci mette in mora una seconda volta nel 2016. Noi rispondiamo senza contestare sostanzialmente le violazioni e la Commissione, nel 2017, emette un parere motivato nel quale ci valuta inadempienti. L’Italia risponde lo stesso anno, dicendo che le Regioni stavano modificando i loro Piani e vedrete che fior di misure adotteranno. A questo punto, nel 2018, la Commissione fa ricorso.

Le censure sono due. La prima attinente alla violazione sistematica e continuata della Direttiva “qualità dell’aria”. La seconda sulla mancata adozione di misure adeguate.

Sul primo punto. Per la Corte il valore limite deve essere raggiunto entro un dato termine e non più superato. E’ poi irrilevante che l’inadempimento derivi dalla negligenza o volontà dello Stato oppure da difficoltà tecnico/strutturali, dall’ingerenza delle politiche europee di settore, dalle particolarità topografiche e climatiche. Solo circostanze eccezionali dalle conseguenze inevitabili avrebbero rilievo. Ma l’Italia non ne ha fornito la prova. Però ha sottolineato che le zone interessate sono di estensione limitata rispetto a quella nazionale. Per la Corte ne basta anche una sola per dichiarare l’inadempimento. E noi aggiungiamo che quando sono coinvolte, tra le altre, Milano, Roma, Napoli e Palermo oltre a mezza Lombardia ed Emilia-Romagna basta e avanza.

Sul secondo punto. La Corte ricorda che in caso di superamento dei valori limite lo Stato deve redigere, sia pure con un certo margine discrezionale, un piano di misure adeguate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. L’Italia, semplicemente, non lo ha fatto. Prova ne sia il costante superamento dei valori per almeno otto anni. Le misure sottoposte alla Corte sono state previste solo in tempi recenti e prevedono anni o addirittura decenni per il raggiungimento degli obiettivi. A giudizio della Corte, la tesi italiana per cui sarebbero necessari tempi lunghi si risolverebbe in una proroga sine die, in contrasto con il fine di protezione della salute e dell’ambiente perseguito.

E adesso?