fbpx
Home COVID 19 Il nuovo decreto sulle chiusure d’impresa. Scongiurati gli scioperi

Il nuovo decreto sulle chiusure d’impresa. Scongiurati gli scioperi

by Luca Rampazzo
0 comment

La vicenda della chiusura d’impresa, per evitare la diffusione del contagio, prosegue. Vi abbiamo reso conto del primo decreto, ma nel breve volgere di qualche giorno si sono verificati alcuni eventi. In primis la dichiarazione di due scioperi importanti. Uno direttamente correlato a questa vicenda, quello dei metalmeccanici lombardi, previsto originariamente per ieri. E quello dei benzinai.

Il Governo è riuscito a ricomporre lo strappo con le parti sociali in tempo per scongiurare l’iniziativa di lotta pubblicando ieri un decreto del MISE che allargava la platea dei divieti di produzione e quindi restringendo il numero delle fabbriche aperte. La struttura del decreto è identica alla precedente: due articoli, un allegato e molti codici ATECO con cui identificare le attività che restano aperte. Ovviamente questo allegato sostituisce il precedente.

Vediamo le principali differenze:

Saltano, rispetto alla precedente lista: la fabbricazione di spago, corde, funi e reti. Resta la fabbricazione di carta, ad esclusione dei codici 17.23 e 17.24. Resta la fabbricazione di prodotti chimici ma vengono esclusi di codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60. Esce dalle attività che resteranno aperte la ‘fabbricazione di articoli in gomma’. Resta la fabbricazione di articoli in materie plastiche ma vengono esclusi i codici 22.29.01 e 22.29.02. Escono: fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura, fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori), commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto.

Ci sono inoltre alcune importanti precisazioni sulle attività accessorie:

  1. Al comma 2 lett. A si precisa che le agenzie di lavoro interinale possono svolgere la loro attività solo nei confronti delle attività rimaste aperte. Il che è estremamente corretto, formalmente. Si potrebbe creare un problema interpretativo sulle attività chiuse, ma che operino in telelavoro, ma in quel caso si rientra lettera c del comma 1 del DPCM 22 marzo. C’era sicuramente un problema interpretativo di qualche genere alla base. Chi scrive fatica ad individuarlo.
  2. Alla lettera B, invece, si chiarisce un problema non di poco momento: chiudono i call center che tentavano di vendervi cose. Restano aperti solo quelli che ricevono telefonate per fornire chiarimenti o erogare servizi essenziali. Era parsa sin da subito una svista questa mancata restrizione, bene ha fatto il Governo a garantire ai quarantenati l’immunità dalle vendite telefoniche.
  3. Alla lettera C. si specifica che le attività a sostegno delle aziende si limitano alla consegna domiciliare dei prodotti. Il che è sicuramente opportuno come chiarimento.

Al comma terzo viene consentito un rinvio della chiusura per le attività precedentemente aperte analogo al precedente, ovvero per completare le produzioni e svuotare i magazzini.

Va comunque ricordato che le attività chiuse, qualora influiscano su una o più delle attività aperte (attività di filiera) possono comunicarlo al Prefetto. Attenzione! Si tratta di comunicazione, non di richiesta di autorizzazione. Nelle more della risposta la produzione può continuare. Andrà, eventualmente, sospesa solo a fronte di esplicito rifiuto del Prefetto.

All’emanazione i Sindacati si sono detti soddisfatti e questo lascia ben sperare sul fatto che l’elenco non verrà ulteriormente ritoccato.