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Le nuove regole sul riutilizzo del conglomerato bituminoso

by Claudio Marro
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riutilizzo conglomerato

L’Autore è direttore tecnico dell’Agenzia regionale per l’ambiente in Campania

Il cosiddetto “lockdown” dovuto alla pandemia Covid-19, e la conseguente enorme riduzione del traffico veicolare, ha indotto in molti casi i gestori delle strade ad approfittare per effettuare lavori di manutenzione o rifacimento del manto stradale, ove danneggiato.

Ciò ha comportato un incremento della produzione di tale tipologia di rifiuto speciale che oggi, grazie al Decreto n° 69 del 28 marzo 2018, può essere riutilizzato come non rifiuto. Basta rispettare alcune regole fondamentali che possiamo riassumere in 3 punti:

  • utilizzarlo per gli scopi specifici (es. per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo, a freddo, per la produzione di aggregati), come più dettagliatamente riportato nella parte a) dell’Allegato 1 del DM 69/2018;
  • rispettare gli standard di qualità previsti dalle norme di settore (UNI EN  13108-8 o UNI EN  13242)  in  funzione  dello  scopo specifico previsto;
  • risultare conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’Allegato 1, mediante controlli formali (registri di carico e scarico, formulari per il trasporto, etc.) e di laboratorio (amianto, IPA, etc.).

I produttori del conglomerato bituminoso derivato da attività di scarificazione del manto stradale, da intendersi come rifiuto, possono cederlo ad impianti che lo trasformano in granulato di conglomerato bituminoso (non rifiuto). I produttori di quest’ultimo, che intendono avvalersi della norma sopra citata devono inviare una dichiarazione di conformità del prodotto e per ciascun lotto “all’Autorita’ Competente (Regione, Provincia, etc. che rilascia l’autorizzazione) e al Dipartimento Provinciale dell’ARPAC, territorialmente competente”.

Ricordiamo che la dichiarazione deve essere redatta secondo il modulo presente nell’Allegato 2 del Decreto 69/2018 ed essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Essa va conservata, per almeno 5 anni, a cura del produttore, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono insieme ad un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato al termine del processo produttivo di ciascun lotto.

Il riutilizzo del conglomerato bituminoso ha ovvi vantaggi in termini ambientali per il minor consumo di materie prime e per la riduzione del relativo fabbisogno di impianti di smaltimento. Inoltre, rappresenta una fonte di reddito per chi intende trasformarlo in granulato e venderlo sul mercato, nel rispetto dei requisiti tecnici ed ambientali dettati dalla norma.