Ph. WWF
Pubblichiamo di seguito integralmente la lettera datata 1° luglio 2024, a firma del delegato Lipu Sezione di Venezia e del presidente WWF Venezia, Ambiente e Territorio, avente ad oggetto: “Laguna di Venezia, interventi di protezione dall’erosione marina delle Casse di Colmata A, B, D-E, lato laguna viva – Validità del parere di Valutazione di incidenza di cui alla D.D.R. n. 30 del 7 novembre 2017 della Regione Veneto”.
La lettera è indirizzata a: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM) e Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA); Regione Veneto – Area Tutela e Sicurezza del Territorio – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – Unità organizzativa VAS, VINCA e NUVV. E per conoscenza: Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia – Ufficio 4 – Tecnico per la Salvaguardia di Venezia – Opere Marittime per il Veneto; Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia.
Il testo.
<<In data 3 marzo 2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato interregionale per le OO.PP. del Veneto – Trentino-Alto Adige – Friuli-Venezia Giulia presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (ID 5156) al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, MASE) relativamente al progetto di fattibilità tecnico economica denominato “Interventi per la protezione e la conservazione dei fondali del canale Malamocco-Marghera – Opere di protezione delle Casse di Colmata” (di seguito “progetto A”), da attuarsi lungo il bordo delle casse di Colmata A, B e D-E, nell’ambito dell’Accordo di Programma tra il Provveditorato e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (AdSPMAS) per l’escavo manutentorio dei canali portuali di grande navigazione e il refluimento dei sedimenti dragati all’interno della Laguna di Venezia. Come si legge nella documentazione, il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 2, lettera h) dell’allegato II-bis alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 in quanto consiste nella modifica ad un progetto ricadente al punto 11 dell’Allegato II (“Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate…”).
Inoltre, l’intervento, in quanto localizzato all’interno dei siti Natura 2000 ZSC IT3250030 “Laguna medio-inferiore di Venezia” e ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia”, è sottoposto a Valutazione di incidenza (VIncA) ex art. 5 del DPR 357/1997. Nell’ambito della procedura viene acquisita la Valutazione di incidenza, già condotta presso la Regione Veneto, conclusasi con esito favorevole con prescrizioni e raccomandazioni di cui alla D.D.R. n. 30 del 7 novembre 2017.
Con Decreto Direttoriale n. 68 del 5 marzo 2021, il MASE decretava l’assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto, preso atto del parere n. 171 del 15 febbraio 2021 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, che, “sulla base dell’istruttoria condotta, non ha escluso effetti sugli habitat e sulle specie tutelate” ed ha accertato “che il progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e pertanto deve essere sottoposto a procedimento di VIA (…)” (Decreto n. 68/2021).
In data 23 novembre 2021 la Commissione per la Salvaguardia di Venezia ha espresso su questo progetto parere favorevole a maggioranza.
Lo stesso, però, non veniva sottoposto a VIA.
Tuttavia, in data 12 dicembre 2022, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (AdSPMAS) avviava ad esecuzione, mediante bando di gara, un progetto, sostanzialmente identico al precedente, ma con una diversa denominazione: “Opere di manutenzione e ripristino per la protezione e la conservazione nelle aree di bordo del canale Malamocco-Marghera tratto curva S. Leonardo e Fusina – interventi di protezione dall’erosione marina delle Casse di Colmata A, B, D-E, lato laguna viva” (di seguito “progetto B”).
Nella nota n. 3462 del 17.02.2023 fornita dall’AdSPMAS in riscontro al MASE e richiamata nella nota prot. n. 80409 del 18.05.2023 l’Ente dichiara di aver avviato “l’esecuzione mediante procedura di gara ora in fase di aggiudicazione di un nuovo e diverso progetto rispetto a quello assoggettato a VIA (…), avendo valutato che detto progetto non ricade nei casi di cui all’allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006”.
Nella nota, il MASE riferisce che l’AdSPMAS, in relazione alle suddette affermazioni, ha evidenziato, tra le altre cose, che:
- gli interventi proposti – consistenti in opere di protezione delle Casse di Colmata – non possono certamente essere considerati una modifica ad una infrastruttura portuale esistente, riguardando piuttosto interventi di ripristino ambientale delle Casse di Colmata, finalizzati alla reintegrazione, al consolidamento, alla protezione e conservazione dei bordi stessi, attualmente interessati da gravi fenomeni erosivi, per il ripristino morfologico della superficie originale delle Casse di Colmata;
- l’intervento di cui trattasi (opere di protezione della Casse di Colmata) non riguarda il canale di grande navigazione Malamocco-Marghera, sul quale ha solamente effetti indiretti;
- la finalità del progetto non è quella di modificare il canale navigabile, quanto piuttosto quello di porre rimedio ad un fenomeno erosivo dei bordi delle Casse di Colmata particolarmente grave, da cui derivano conseguenze negative per la tutela ambientale (perdita di sedimenti, depauperamento costante degli habitat), per la sicurezza della navigazione nonché per l’operatività portuale (il canale Malamocco-Marghera è l’unica via di accesso al porto commerciale-industriale);
- la natura dell’intervento proposto è indubbiamente di carattere “ambientale”, essendo l’opera finalizzata al consolidamento ed al ripristino morfologico delle Casse di Colmata.
L’AdSPMAS sostiene dunque che si tratta di un “nuovo e diverso progetto” rispetto a quello assoggettato a VIA, ma:
- è evidente la sostanziale corrispondenza dei due progetti, deducibile da un confronto delle planimetrie degli interventi;
- il progetto B non viene sottoposto a Valutazione di incidenza perché il proponente usa la medesima Valutazione di incidenza rilasciata sul progetto A.
Nello specifico, riguardo alla Valutazione di incidenza, il proponente fa infatti ricorso a quanto disposto dall’Allegato A alla DGR 1400/2017 della Regione Veneto, che al paragrafo 2.2. prevede un elenco di piani/progetti/interventi esclusi dalla VincA, e per i quali è sufficiente redigere un’autodichiarazione secondo il modello di cui all’Allegato E, nella quale indicare l’ipotesi di esclusione.
Nella fattispecie, nella Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza di cui all’Allegato E che accompagna il progetto definitivo, si dichiara che per l’intervento non è necessaria la Valutazione di incidenza in quanto riconducibile all’ipotesi di cui al punto 2 del par. 2.2 “modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza”, nello specifico “in quanto progetto già approvato con D.D.R. n.30 del 07 novembre 2017 ad oggetto ‘Valutazione di Incidenza riguardante gli interventi per la protezione e la conservazione dei fondali del Canale Malamocco-Marghera da realizzarsi nelle relative aree di bordo, in Comune di Venezia (VE). Progetto definitivo. Esito favorevole con prescrizioni e raccomandazioni’”.
Dunque, se le modifiche al progetto non sono sostanziali, ne deriva che il progetto A e il progetto B si riferiscono di fatto allo stesso intervento.
Se infatti, come rappresentato dall’Autorità Portuale, il progetto B non riguarda una modifica ad una infrastruttura portuale esistente, ma un diverso progetto di “carattere ambientale” e di “ripristino morfologico”, ne consegue che lo stesso necessiti di una specifica Valutazione di incidenza.
Se, al contrario, come appare evidente, si tratta dello stesso intervento con una diversa denominazione, allora dovrebbe/doveva essere assoggettato alla Valutazione di Impatto Ambientale, così come disposto dal MASE con Decreto n. 68 del 5 marzo 2021.
Oltre ciò, è necessario ricordare che nelle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) (GU Serie generale n. 303 del 28.12.2019) è stabilito che: “La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l’autorizzazione è da considerarsi nulla (…). Oltre i 5 anni è necessario espletare nuovamente l’istruttoria di Valutazione di Incidenza, in considerazione delle eventuali modifiche dello stato di conservazione, degli obiettivi e delle misure di conservazione determinati per gli habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000”.
Dunque, il parere di VIncA di cui alla D.D.R. n. 30 del 7 novembre 2017, relativo al progetto A ma fatto valere per il progetto B, risulta in ogni caso nullo, in quanto ad oggi, a distanza di oltre 6 anni dal parere, il progetto in esame non risulta ancora realizzato. Infatti, un sopralluogo effettuato il 5 maggio 2024 dalla sezione di Italia Nostra Venezia, ha constatato che, ad eccezione di un cumulo di pali di legno depositati sul bordo delle Casse di Colmata e della apposizione di alcuni cartelli, non vi è traccia di opere intraprese.
Se è vero che la DGR 1400/2017 prevede una diversa validità del parere di VIncA, è necessario altresì ricordare che la Regione Veneto non ha ancora recepito le Linee guida nazionali, che, come si legge in Premessa, sono state predisposte “per ottemperare agli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del contenzioso comunitario avviato in data 10 luglio 2014 con l’EU Pilot 6730/14, in merito alla necessità di produrre un atto di indirizzo per la corretta attuazione dell’art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat”.
Oltre ciò, si osserva quanto segue:
- mentre il progetto A prevedeva la realizzazione contemporanea degli interventi, ancorché suddivisi in 3 fasi (fase 1: Casse di Colmata A e B; fase 2: Cassa di Colmata D-E; fase 3: Completamento Cassa di Colmata D-E), il progetto B verrà realizzato in due momenti distinti, 1. il marginamento vero e proprio e 2. il successivo riempimento a tergo, dove il secondo è demandato a successivi interventi non ancora programmati. Infatti, nella Relazione tecnica allegata alla Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza si legge che “All’interno del preventivo di spesa (…) è stata prevista la sola realizzazione delle opere di bordo, demandando il completamento con i materiali di refluimento (in uno con il relativo ricoprimento quando necessario) a successivi interventi, che verranno in seguito attivati dall’Autorità di Sistema Portuale o dal Provveditorato”.
Ne segue che in relazione agli effetti negativi che possono determinarsi sugli habitat e sulle specie, lo Studio di incidenza, e quindi il parere di VIncA, risultano inadeguati non tenendo conto del diverso cronoprogramma.
- contrariamente a quanto dichiarato dall’AdSP nella nota n. 3462 del 17.02.2023, gli interventi sulle Casse di Colmata riguardano il canale Malamocco-Marghera. Ciò viene affermato nello Studio preliminare ambientale, allegato alla citata procedura di assoggettamento a VIA (progetto A), dove si legge che il progetto “riveste importanza fondamentale per la funzionalità del canale navigabile, consentendo non solo l’eliminazione di una delle cause dell’interramento del canale, ossia la continua erosione del bordo delle Casse di Colmata, ma anche la predisposizione di una considerevole area di deposito per i sedimenti che devono periodicamente essere dragati dal canale stesso per la relativa conservazione”. Anche nella Relazione Progetto di fattibilità si evidenzia come “nel giro di circa trent’anni (1971÷2002), la linea di sponda [della Cassa di Colmata B] sia arretrata di circa 100m e il materiale eroso ha interrato il canale Malamocco-Marghera, che deve essere oggetto di dragaggi manutentivi per garantire la quota di -12.00 m s.m.m. previsto nel Piano Regolatore Portuale”. Nel progetto B la questione viene posta in altri termini e si afferma che “la mancata protezione del bordo della Casse di Colmata non solo [arreca] danni alla navigazione (perché il materiale eroso si deposita nell’adiacente canale navigabile), ma anche e soprattutto perché continua l’erosione e la perdita di un’area ambientale vincolata”.
Premesso dunque il fatto che tali affermazioni confermano la stretta relazione tra l’intervento sulle Casse di Colmata e il canale navigabile, sia ai fini della funzionalità del canale, sia in quanto area di deposito periodico dei sedimenti dragati dallo stesso, preme anche evidenziare che non risultano considerati gli impatti cumulativi del progetto con il dragaggio del canale, criticità riscontrata anche nel parere della CTVIA: “Non vengono considerati gli effetti cumulativi tra la opera proposta e le attività di dragaggio per il mantenimento del canali di navigazione”.
Quanto sopra si segnala affinché sia attivata un’istruttoria in applicazione dell’art. 29, c. 2, del Testo Unico Ambientale e dell’art. 5 del DPR 357/1997 tenuto conto delle Linee guida per la Valutazione di incidenza e delle competenze per i debiti controlli degli enti interessati.
In attesa di un Vostro riscontro,
si porgono distinti saluti.>>