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Delocalizzazioni e licenziamenti: gli strumenti per una politica attiva – 3

by Pietro Spirito
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3. Gli strumenti possibili per una politica attiva del lavoro

Cooperazione Finanza Impresa

Cfi-Cooperazione Finanza Impresa ha festeggiato i suoi 35 anni di attività, con un profilo di intervento che è stato più centrato sui risultati che non sulla conoscenza mediatica delle attività. Dal 1986 la finanziaria partecipata e vigilata dal Ministero dello Sviluppo Economico è in prima linea per promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo delle imprese cooperative. Il focus principale sono stati i workers buyout, ossia il salvataggio delle aziende in crisi da parte degli ex dipendenti organizzati in forma cooperativa.

Cfi ha finanziato 560 cooperative, di cui 317 workers buyout, imprese in crisi rigenerate dai lavoratori riuniti in cooperativa. Sono stati attivati investimenti per oltre 303 milioni di euro, che hanno contribuito a salvaguardare e creare ben 25.117 posti di lavoro, di cui 9.655 nei Wbo, con un investimento medio per lavoratore di 12.086 euro.

Nel corso del 2020, il campo d’azione di Cfi è stato ampliato significativamente: da un lato nella gestione di misure agevolative regionali, dall’altro nell’attività di assistenza tecnica ai tavoli di crisi aperti presso il MiSE. D’altro canto, il 2020 ha visto un rilevante rifinanziamento del Fondo ‘Nuova Marcora’, per ben 45 milioni di euro, e la completa riscrittura di questo regime d’aiuto per renderlo ancora più rispondente ai bisogni delle imprese cooperative.

La nuova legge sulle crisi di impresa

Con la pubblicazione della Legge 21.10.2021 n. 147 è stato convertito il D.L. 24.07.2021 n. 118, che prevede misure urgenti in materia di crisi d’impresa e risanamento aziendale. Su base volontaria, l’imprenditore può chiedere la nomina di un esperto indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

La composizione negoziata, oltre a venire in aiuto delle imprese in difficoltà, rappresenta, quindi, un’interessante opportunità di lavoro per i professionisti che operano sulla crisi d’impresa e per quelli che intendono avvicinarsi a questo settore. Dovrebbero, infatti, essere quasi 300.000 le aziende che potrebbero accedere a questa nuova procedura e circa 10.000 le richieste annue di nomina di esperti nella composizione negoziata.

La legge ha introdotto non solo il nuovo strumento della “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa” diretto a cogliere le situazioni di probabile insolvenza in cui possono venirsi a trovare gli imprenditori, ma ha anche disposto il rinvio al 16.05.2022 dell’entrata in vigore del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) ed il differimento al 31.12.2023 dell’applicazione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (Titolo II, Parte Prima del D.lgs. n. 14/2019).

La novità più rilevante introdotta dal D.L. n. 118/2021, oggetto di conversione, è sicuramente rappresentata dallo strumento della “composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa” finalizzato a sostenere le imprese in crisi ai fini del risanamento aziendale.

Con decorrenza dal 15.11.2021, gli imprenditori commerciali ed agricoli iscritti nel Registro delle imprese che si trovano in una condizione di squilibrio patrimoniale od economico – finanziario tanto da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, avranno dunque la possibilità di accedere, su base volontaria, alla nuova procedura prevista dagli artt. 2 e ss. del D.L. n. 118/2021.

Gli imprenditori potranno richiedere al segretario generale della Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente, il cui compito è quello di agevolare le trattative con i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello stato di crisi anche attraverso il ricorso al trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

Per quanto riguarda le società, la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza deve essere segnalata, per iscritto, all’organo amministrativo da parte dell’organo di controllo societario ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 del D.L. n. 118/2021.

L’art. 3 del D.L. n. 118/2021 prevede che venga istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio. A seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione, la piattaforma è gestita dal sistema delle Camere di commercio tramite Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico. Sulla piattaforma sono disponibili:

  • una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
  • un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati;

In sede di conversione del D.L. n. 118/2021, è stato altresì aggiunto alla lista sopra richiamata il protocollo di conduzione della composizione negoziata. Il legislatore ha inoltre previsto che la struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo devono essere definiti con un apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 118/2021. A tale proposito, si evidenzia che è stato recentemente emanato il D.M. 28.09.2021 per quanto concerne il test pratico per la verifica della ragionevole probabilità di risanamento.