Lo scorso 8 aprile, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il cosiddetto ‘decreto liquidità’. Ossia il Decreto-Legge n. 23, contenente misure urgenti in materia di accesso al credito. E non solo. Una norma importante, nel tentativo di contrastare l’emergenza economica in atto, dalla cui efficacia dipende il futuro lavorativo di gran parte di noi.
37 pagine, 44 articoli, 6 “capi”, che trattano diverse materie. Nei prossimi giorni proveremo a sviluppare l’analisi dei singoli temi. Oggi ci limitiamo all’inquadramento generale.
Il Capo I riguarda l’accesso al credito per le imprese. Fondamentale. Il meccanismo prevede che la SACE, società dello Stato, rilasci garanzie alle banche per il finanziamento delle imprese colpite dall’emergenza. Bisogna rispettare la normativa europea in tema di aiuti di Stato e le garanzie vengono rilasciate a determinate condizioni. L’importo massimo garantito è di 200 miliardi di euro, di cui 30 per le PMI e le partite IVA. Le indicazioni strategiche vengono dal Ministero dello sviluppo economico e da quello degli esteri. Un evidente compromesso politico.
Il Capo II stabilisce misure per garantire la continuità delle imprese. In buona sostanza: snellimento burocratico; sospensione di termini; Fondo mutui prima casa; Fondo garanzia PMI. Soprattutto quest’ultimo, è strettamente legato alle regole precedenti sull’accesso al credito. La garanzia è concessa direttamente dallo Stato a titolo gratuito. Viene rinviata al 2021 l’entrata in vigore della nuova normativa sulle crisi aziendali. Resta un dubbio, anche per le garanzie SACE, sui necessari tempi tecnici.
Il Capo III riguarda i settori economici strategici. Vengono potenziati i poteri speciali dello Stato per impedire la scalata alle compagnie italiane, operanti in quei settori. Si vuole, cioè, evitare che le nostre imprese siano cannibalizzate approfittando della crisi.
Il Capo IV contiene misure fiscali e contabili. In estrema sintesi: sconti fiscali per chi ha subito danni; snellimenti procedurali; sospensione di termini e versamenti; crediti d’imposta per l’acquisto di dispositivi di sicurezza. E veniamo ai famosi 600 euro di contributo per le partite IVA. Non ne hanno diritto gli iscritti agli albi professionali che versano sia alla loro Cassa previdenziale che all’INPS. Pare, però, che le varie Casse non sappiano chi siano i doppi contribuenti ed abbiano sospeso le relative operazioni.
Il Capo V attiene ai termini processuali. Alcuni dei quali vengono prorogati.
Il Capo VI si occupa di salute e lavoro. Contratti di lavoro per la medicina convenzionata, semplificazioni procedurali, sperimentazione di medicinali, commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
Come detto, una norma importante. Se sarà effettivamente e presto applicata.