Preg.mo Ministro VALDITARA,
siamo un gruppo di candidati vincitori del concorso DS riservato, disciplinato dal DM 107/2023, superato con punteggi medio-alti, dopo mesi di studio matto e disperatissimo.
La presente per rappresentare alla SV una questione che in questi ultimi giorni si sta prepotentemente palesando e che – vista la natura cogente dei possibili effetti – sta creando disagio e incredulità tra noi, in vista della pubblicazione della graduatoria finale.
In particolare, la questione riguarda l’interpretazione erronea circa il “peso” da attribuire al punteggio dei titoli rispetto alla valutazione della prova SOSTENUTA.
Com’è noto, innumerevoli dispositivi normativi a partire dalla L. 272/2004 art. 3 comma bis e DPCM n. 78/2018 stabiliscono il massimo peso da attribuire ai titoli. Ab ultima la L. 56/2019 che, conformemente a quanto disposto dall’articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), statuisce che “i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale”.
Lo stesso concorso DS del 2017 rispettava questi paletti normativi, attribuendo un massimo di 30 punti ai titoli e di 200 alle due prove, con un rapporto quindi addirittura inferiore a un sesto (1:6); pertanto effettuando una semplice proporzione (200: 30 = 10: x) ne deriva che il peso dei titoli, nell’attuale concorso, è di 1.5 rispetto alla votazione in decimi della prova.
Incomprensibilmente il DM 107/2023, evidentemente per puro errore materiale, ha previsto la conversione in decimi solo per il risultato della prova scritta o orale sostenuta, non specificando che la stessa operazione andasse estesa anche per il punteggio dei titoli, con il risultato che alcuni ricorrenti stanno sostenendo che, dall’attuale fotografia emergente dal DM 107/2023, i titoli varrebbero fino a un massimo di 30 punti, mentre il punteggio della prova sostenuta è valutata fino ad un massimo di 10 punti (rapporto capovolto a vantaggio dei titoli nella misura inaccettabile e sproporzionata del triplo!).
D’altro canto, l’articolo 11 del DM 107/23 rimanda al DPR 487/1994 che all’articolo 8 co. 2 prevede che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente: in base a quanto normativamente appena indicato è incontrovertibile l’indicazione ad applicare anche nel presente bando la giusta proporzione tra prova e titoli (10+1.5), che secondo il parere di molti, è comunque implicita, logica, equa e corretta, anche se non esplicitata nello stesso bando.
Infatti, l’interpretazione azzardata di valutare 30 i titoli solo perché non è esplicitato chiaramente nel bando, è certamente manifestamente illogica e discriminante, oltre ovviamente a essere contrastante con il basilare principio giuridico della gerarchia delle fonti, trattandosi il DM di atto di natura regolamentare amministrativa di rango secondario.
Chiediamo pertanto che di fronte a questa impasse facilmente risolvibile con una chiarificazione del DM 107/2023, venga ripristinata la legalità, prevenendo ulteriori ricorsi al TAR per impugnare una graduatoria illegittima per violazione di legge.
Fiduciosi che l’intervento attento e tempestivo del MIM porrà fine alla diatriba, ripristinando ancora una volta equità giustizia e MERITO, le porgiamo distinti saluti, auspicando sostegno rispetto a quanto esposto.
In attesa di Suo gradito riscontro in merito.
1 comment
Perfetto. Persino troppo fair play nella lettera, che poteva ben assumere la veste della diffida. Se lo status quo dovesse permanere, centinaia di candidati vincitori sarebbero assegnati a sedi non desiderate,per essere poi riassegnati a sedi migliori in caso di accoglimento delricorso in corso d’anno scolastico. Danni per tutti: per gli interessati e per le scuole,costrette a riprogrammare le attività. Chi pagherà tutti questi danni? Potrebbero essrci, in futuro, gli estremi per rimettere la questione allaprocura regionale della corte dei conti del Lazio.
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