Dopo aver pubblicato integralmente (vedi la nostra sezione “scuola e università”) la recente sentenza del TAR del Lazio che aveva annullato il concorso nazionale per dirigenti scolastici, pubblichiamo di seguito l’ordinanza del Consiglio di Stato che sospende l’annullamento. Si tratta di una decisione in sede cautelare, non di merito che verrà discusso il 17 ottobre. Nei prossimi giorni la nostra analisi dell’ordinanza.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5765 del 2019, proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato…;
contro
(segue nome della parte e del suo avvocato);
nei confronti
(idem);
e con l’intervento di
ad opponendum:
Codacons in persona del Legale Rapp.te pro tempore, (seguono, se non abbiamo sbagliato a contare, 174 nomi), nonché comunque con l’intervento di tutti gli altri intervenienti ad opponendum e ad adiuvandum, meglio indicati nell’epigrafe dei singoli atti di intervento, in parte qua facenti parte integrante dell’epigrafe della presente ordinanza;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 8670/2019, concernente: corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate, l’appello incidentale e gli atti di intervento;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, di parziale accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dall’appellante principale e, rispettivamente, dall’appellante incidentale;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2019, il Consigliere (segue nome) e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato (segue nome) e gli avvocati (seguono nomi);
Considerato che – a prescindere dal merito delle questioni devolute in appello e da ogni valutazione sull’effettiva portata invalidante dei vizi dedotti (segnatamente dei vizi riscontrati dal primo giudice) –, sulla base di un bilanciamento di tutti gli interessi in conflitto ed alla luce di una valutazione comparativa degli effetti scaturenti dall’esecuzione dell’appellata sentenza nelle more del giudizio di merito, con particolare riguardo all’incidenza sull’assetto organizzativo dell’amministrazione della scuola in prossimità dell’inizio del nuovo anno scolastico, deve ritenersi preminente l’interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale, anche tenuto conto della tempistica prevista per la procedura di immissione in ruolo dei candidati vincitori e per l’affidamento degli incarichi di dirigenza scolastica con decorrenza dal 1° settembre 2019;
Ritenuta, per le esposte ragioni, la fondatezza dell’istanza cautelare formulata nell’appello principale (e la conseguente correlativa infondatezza dell’istanza cautelare formulata nell’appello incidentale condizionato);
Ritenuti i presupposti di legge per dichiarare le spese della presente fase cautelare interamente compensate tra tutte le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’istanza cautelare proposta nell’ambito del ricorso principale (Ricorso numero: 5765/2019) e, per l’effetto, sospende l’esecutività della statuizione di accoglimento contenuta nella sentenza impugnata; fissa l’udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito al 17 ottobre 2019; dichiara le spese della presente fase cautelare interamente compensate tra le parti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2019