E’ stata pubblicata ieri dal Ministero dell’istruzione la valutazione dei titoli del concorso riservato 2017 per dirigenti scolastici, il cui punteggio va ad aggiungersi a quello della prova d’esame già sostenuta.
Al riguardo è bene ricordare a tutti, a cominciare dal Ministero e dal Parlamento, che sulla valutazione dei titoli del concorso esistono norme chiare e precise, ineludibili, di rango primario (art. 8 DPR 487/1994, legge 56/2019) e sentenze DEFINITIVE che stabiliscono che il punteggio dei titoli non può superare un terzo del punteggio totale della graduatoria, condannando le Amministrazioni inadempienti.
Dato che il Ministero dell’istruzione procederà a giorni alla pubblicazione della graduatoria complessiva del concorso, ricordiamo tra le altre la sentenza del Consiglio di Stato a carico del Comune di Quartu Sant’Elena (Sardegna). Il Comune è stato infatti condannato a correggere la graduatoria di un concorso per dirigenti tecnici, per violazione dell’art. 8 DPR 487/1994 citato prima.
L’Amministrazione in parola aveva infatti proceduto ad una valutazione dei titoli che eccedeva il limite legale di un terzo (sentenza CdS, sezione quinta, del 17 marzo 2014).
Ci auguriamo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito applichi la normativa ed eviti le sicure soccombenze giudiziarie alle quali una diversa interpretazione lo condannerebbe.
Alle considerazioni contenute nel comunicato odierno dell’Onorevole Bucalo, che reclama l’assoluto rispetto della legge, aggiungiamo che lo stesso DM regolatore del concorso (107/2023) richiama per ben tre volte il DPR 487/1994.
DM 107/2023: “Art. 11 (Norme di salvaguardia) Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale scolastica”.
Il DPR 487/94 pluri-richiamato è appunto quello che fissa il limite di un terzo per la valutazione dei titoli.
Gruppo Idonei concorso DS che stanno dalla parte della Legge
2 comments
Il punteggio delle funzioni strumentali e dei vicari,che con la strategia dell’esperienza hanno raccolto un bel malloppo di punteggio,non sono menzionati,contra ius all’art.3,co.2 e 97 della Costituzione.
Una graduatoria redatta in palese violazione dell’art. 8 del dpr 487/1994 comporta non solo l’illegittimità della stessa, ma anche un’ipotesi di colpa grave, rilevante ai fni della responsabilità erariale dei vertici ministeriali, qualora in futuro lo Stato fosse condannato a risarcire i danni cagionati ai candidati lesi nei loro diritti ( posti non assegnati da assegnare, sedi da riassegnare, programmazioni scolastiche da riprogrammare…).
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