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Commissione ecomafie 5. I delitti contro l’ambiente

by Roberto Guida
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La Commissione parlamentare d’inchiesta sugli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti ha prodotto una specifica “relazione sulla verifica dell’attuazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l’ambiente”.

L’entrata in vigore di questa legge costituisce un importante intervento del Legislatore volto a disciplinare, in maniera finalmente organica, la materia, in quanto ha inteso introdurre all’interno del Codice Penale un apposito Titolo, il VI bis, interamente dedicato alle fattispecie incriminatrici relative ai delitti in parola.

La scelta operata dal Legislatore è di non poco conto per diversi ordini di motivi: da un lato, si è voluto offrire all’Autorità Giudiziaria, e conseguentemente alla Commissione Parlamentare, un testo normativo organico, volto inevitabilmente ad orientare l’attività di ricerca della notizia di reato e dei conseguenti approfondimenti investigativi; dall’altro, si è inteso favorire la massima conoscenza dei precetti normativi da parte dei cittadini. Non si tratta di ipotesi di reato previste in leggi speciali, quale corollario di una più ampia disciplina di carattere amministrativo, destinata ad incidere sul “ciclo dei rifiuti”, ma di un autonomo corpo normativo volto a rendere immediatamente intellegibile la natura e la misura della tutela che il Legislatore ha inteso garantire all’ambiente, contro lo “scomposto e/o illecito” intervento umano.

Sul punto, vale la pena di segnalare come, fino all’entrata in vigore della legge in parola, il quadro normativo in materia di ambiente, con la specifica previsione di diverse fattispecie incriminatrici, fosse prevalentemente contenuto nel D.lgs. 152/2006, il c.d. “codice dell’ambiente”. Esso era essenzialmente strutturato in maniera tale da prevedere taluni reati di “pericolo astratto”, aventi per lo più carattere contravvenzionale (ad eccezione del delitto di traffico di rifiuti di cui all’art. 260), quale diretta conseguenza della violazione di una specifica disciplina amministrativa.

Nel 2015, quindi, rispondendo alla crescente esigenza sentita dall’opinione pubblica, il Legislatore ha inteso introdurre nel sistema nuove fattispecie di reato, questa volta sotto forma di delitto, aventi, conseguentemente, una pena più severa; siffatto orientamento si è conclamato, poi, con l’introduzione nel 2018 del delitto di “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, previsto e punito dall’art. 452quaterdecies c.p.

Tante, infatti, sono le nuove ipotesi di reato previste nel Titolo VI Bis del Codice Penale tra cui, in particolare, si segnala:

– il delitto di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 “chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile: a) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna“;

– il delitto di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale (452 ter c.p.) che introduce un’ipotesi speciale di lesioni colpose ed omicidio colposo, quale conseguenza della condotta di inquinamento ambientale;

– il delitto di disastro ambientale (452 quater c.p.) che punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, al di fuori dei casi previsti dall’art. 434 c.p. (il c.d. “disastro innominato”), “abusivamente cagiona un disastro ambientale”; siffatta figura di reato è la diretta conseguenza dei suggerimenti formulati dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 327/2008, aveva segnalato come il reato di cui all’art. 434 c.p. fosse, talvolta, inidoneo a perseguire quelle condotte direttamente o indirettamente causa di disastri ambientali. All’uopo, auspicò l’intervento del Legislatore volto alla tipizzazione di una autonoma figura di reato, anche nell’ottica dell’accresciuta attenzione alla tutela ambientale, a quella della integrità fisica e della salute pubblica;

– il delitto di impedimento al controllo (art. 452 septies c.p.) che punisce con la reclusione, da 6 mesi a 3 anni, chiunque impedisca, intralci o eluda l’attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza ed igiene del lavoro ovvero ne comprometta gli esiti;

– il delitto di omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.) che, con riferimento alle discariche e/o ai siti di stoccaggio, anche solo temporaneo, dei rifiuti, punisce con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, non provveda alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi.

Ebbene, l’entrata in vigore della nuova disciplina ha certamente caratterizzato e, in qualche modo, orientato l’attività della Commissione Parlamentare che ha concentrato la propria attenzione sulle modalità utilizzate per dare concreta attuazione ai precetti normativi. Nel documento conclusivo, infatti, è contenuto un ampio riferimento alle verifiche ed alle indagini condotte dalla A.G. sulla specifica materia; ciò, anche al fine di dare contezza della collaborazione e/o interazione, avvenuta nel corso dei primi anni di vigenza della nuova disciplina, con gli organi investigativi.

La Commissione, poi, ha offerto una prima valutazione sull’efficacia della novella, chiarendo, però, come il breve periodo di osservazione, svoltasi fra l’entrata in vigore della legge (29.5.2015) ed il termine dei lavori della Commissione (inizi 2018) costituisca un dato assolutamente parziale. Cosi, analizzando a campione l’attività svolta tra il 29 maggio 2015 ed il 31 gennaio 2016, ha inteso dare contezza dei controlli svolti dalle forze dell’ordine: 4.718, che hanno consentito di accertare 947 violazioni, alcune di esse consistite in mere violazioni amministrative, altre in vere e proprie attività integranti ipotesi di reato. In tali ultimi casi, i soggetti a vario titolo deferiti alle competenti Procure sono 1.185. L’attività investigativa svolta nel periodo di riferimento ha, altresì, permesso di sottoporre a sequestro preventivo, strumentalmente alla successiva confisca, circa 229 beni (fra mobili ed immobili) per un valore complessivo di circa 24 milioni di euro.

In ragione dell’analisi svolta e dei relativi risultati, la Commissione ha espresso giudizi ampiamente positivi sulla L. 68/2015; essa, si dice nella relazione finale, assolve, innanzitutto, alla funzione primaria di prevenzione generale degli illeciti, cui si aggiunge quella di orientare i comportamenti di coloro i quali sono chiamati ad applicarla. Per tali motivi, si sottolinea come, a prescindere dai primi risultati, già ampiamente soddisfacenti, la legge sia destinata ad acquisire progressiva efficienza, dovendo ancora essere completamente metabolizzata non solo dagli operatori di diritto, ivi compresi gli investigatori, ma anche dalla totalità dei cittadini. Ed infatti, i temi nuovi introdotti si legano tra loro e suggeriscono la necessità di un approccio innovativo sia sul versante giudiziario che su quello dei controlli in materia ambientale; con la conseguenza che, con il passare del tempo, le scelte dei singoli saranno sempre più condizionate dall’esistenza dei precetti normativi e dagli accertamenti eseguiti dall’A.G., cui compete di dare attuazione alla funzione generale preventiva sottesa alla disciplina.

Né la dilatazione dei tempi necessari per effettuare i controlli e per sottoporre i relativi esiti al vaglio dell’organo giudiziario, in vista del definitivo accertamento delle condotte delittuose, viene valutata potenzialmente lesiva dell’efficienza del nuovo quadro normativo e sanzionatorio ideato dal legislatore del 2015. Per la Commissione non v’è dubbio, cioè, che le nuove fattispecie incriminatrici siano destinate a risolvere in via definitiva tutte le problematiche connesse alla cura ed alla salvaguardia dell’ambiente e ciò a prescindere dalla durata e/o dalla complessità dei controlli e dei successivi accertamenti giurisdizionali.

In sintesi, la relazione finale della Commissione lascia trasparire una certa soddisfazione per il lavoro svolto: la continua e proficua collaborazione con gli organi inquirenti, con conseguente scambio di informazioni e condivisione dei relativi risultati tra chi è chiamato ad applicare le norme, chi le ha prodotte e chi svolge una funzione di controllo e verifica, induce ad auspicare il raggiungimento di ottimi risultati nella “guerra alle ecomafie”.

In tal senso, d’altro canto, va letto quanto affermato, al momento della conclusione dei lavori, dal relatore On. Bratti, secondo il quale: “la particolare attenzione e la capacità d’ascolto rivolta anche ai soggetti non istituzionali avvicina l’istituzione a quelle collettività con l’obiettivo di consolidare il rapporto con quelle stesse comunità che il Parlamento rappresenta e che ha il dovere di tutelare”.

Cosicché, i provvedimenti legislativi in materia di “delitti contro l’ambiente”, entrati in vigore durante la Legislatura appena terminata, vengono presentati come il risultato di una perfetta sintonia e, soprattutto, di una proficua collaborazione fra i diversi organi istituzionali destinati ad operare nella specifica materia. La Commissione, dal suo canto, sarebbe riuscita a svolgere quel ruolo di raccordo, istituzionalmente delegatogli, attraverso il quale, nel rappresentare le esigenze sentite dai cittadini, supporta l’attività del Legislatore. L’onere di “indagare su materie di interesse pubblico” appare, così, strumentale, da un lato, ad individuare le esigenze e gli interessi della collettività da dover garantire; dall’altro, a verificare, in concreto, l’idoneità degli strumenti offerti dal Legislatore per tutelarli.

Anche gli ulteriori interventi del Legislatore, d’altronde, sembrano essere espressione di tali principi, volti al raggiungimento del medesimo obiettivo. Con il D.lgs. n. 21 del 1.3.2018, infatti, è stato introdotto nel corpo del codice penale il novello art. 3bis, in virtù del quale: “Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia”.

Siffatta nuova previsione mira, ancorché ex post, ad introdurre nel sistema il principio che ha ispirato il Legislatore fin dal 2015. Cosicché, ad eccezione dei casi in cui si intenda disciplinare una determinata materia attraverso l’adozione di corpi normativi unitari e tendenzialmente esaustivi (come nel caso del D.lgs. 74/2000, quello relativo ai reati connessi alla violazione della disciplina tributaria), tutte le altre fattispecie incriminatrici devono essere contenute nell’ambito del codice penale, previa eventuale abrogazione o modifica di norme preesistenti. Ciò, come sopra già accennato, evidentemente al fine di garantire nell’interesse dei cittadini. una migliore conoscenza dei precetti e delle relative sanzioni, in uno all’effettività della pena.

In tal senso, depone il fatto che il medesimo D.lgs. 21/2018 preveda l’abrogazione dell’art. 260 del “vecchio” codice dell’ambiente e l’introduzione nel corpo del codice penale della nuova fattispecie incriminatrice prevista e punita dall’art. 452quaterdecies, volto a punire con pene assai severe le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Alla luce di tutto quanto fin qui detto, pur dovendo apprezzare lo sforzo profuso dalla Commissione Parlamentare, sempre impegnata nell’attività di condivisione e supporto delle investigazioni svolte in materia di delitti ambientali, sembra troppo presto per poter offrire un giudizio sulla reale e concreta efficacia dei nuovi strumenti dettati da Legislatore per reprimere le attività illecite in maniera ambientale. Ciò che, tuttavia, deve essere certamente riconosciuto è il fatto che la sua opera sia stata complessivamente ispirata a principi omogenei ed al tempo stesso certamente condivisibili.

di avv. Roberto Guida