La Corte costituzionale ha depositato ieri, 21 marzo, la sentenza 33/2025 nel giudizio di legittimità costituzionale di alcuni articoli della legge 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia) promosso dal Tribunale per i minorenni di Firenze.
La questione riguarda le norme che “non consentono alla persona non coniugata residente in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale e al giudice di emettere il decreto di idoneità all’adozione internazionale nei confronti della persona non coniugata, di cui siano state positivamente riscontrate le attitudini genitoriali nel corso dell’istruttoria”.
La Corte precisa che “le questioni, pertanto, attengono alla condizione della persona che ha lo stato libero, in quanto non è vincolata da un matrimonio (…) Non rientra, invece, nel perimetro del presente giudizio la condizione della persona che non ha lo stato libero, in quanto è parte di un’unione civile (…) Tale questione non è oggetto dell’odierno giudizio e, dunque, resta impregiudicata.
Nelle considerazioni in diritto la sentenza sostiene che il legislatore “pur avendo ratificato la Convenzione di Strasburgo del 1967 ed essendosi ispirato ai suoi principi, non si è avvalso della facoltà concessa da tale Convenzione di consentire l’adozione anche alle persone singole, ma ha voluto garantire la bigenitorialità, associata alla stabilità della coppia, anche a costo di limitare la platea dei potenziali adottanti e, dunque, di ridurre le possibilità per i minori di essere adottati. Inoltre, anche dopo la ratifica della Convenzione de L’Aja sull’adozione internazionale, che pure ricomprende fra i potenziali adottanti le persone singole (art. 2), il legislatore – nel traslare la sua disciplina all’interno della legge n. 184 del 1983 – ha continuato a escludere dall’accesso all’adozione tali soggetti”.
Eppure, “La possibilità di incidere sull’effettività della tutela dei bambini abbandonati è, infatti, in generale, un rischio riconducibile anche alla restrizione della platea dei potenziali adottanti. E che si tratti di un’eventualità non puramente teorica emerge, del resto, dalla progressiva riduzione delle domande di adozione (…) da quasi settemila domande nel 2007 a una stima di circa cinquecento domande per il 2024 (…)
Se scopo dell’adozione internazionale è quello di accogliere in Italia minori stranieri abbandonati, residenti all’estero, assicurando loro un ambiente stabile e armonioso, l’insuperabile divieto per le persone singole di accedere a tale adozione non risponde a una esigenza sociale pressante e configura – nell’attuale contesto giuridico-sociale – una interferenza non necessaria in una società democratica”.
Insomma, “la persona singola è idonea a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso” e se pure il legislatore può dare “una indicazione di preferenza per l’adozione da parte di una coppia di coniugi”, non può però “convertire tale modello di famiglia in una aprioristica esclusione delle persone singole dalla platea degli adottanti” e “i limiti frapposti all’autodeterminazione orientata alla genitorialità non possono consistere in un divieto assoluto”.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
“Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione”.