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Addio prescrizione

by Flavio Cioffi
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“Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna”.

Questo è il testo dell’emendamento inserito dai 5Stelle nel cosiddetto decreto “anticorruzione”. Quale sia il nesso particolare con la corruzione, non è chiaro. Sembra piuttosto un blocco indiscriminato della prescrizione. Per qualunque reato, anche il meno grave, per cui un ragazzo coinvolto in un incidente d’auto a 20 anni può ritrovarsi definitivamente condannato quando ne ha 35.

Avremo capito male. Però il ministro Bongiorno, della Lega, ha parlato di “bomba atomica nel processo penale” e affermato che “non si può tenere in ostaggio un imputato tutta la vita”. Allora avevamo capito bene. E il tanto sbandierato rispetto della Costituzione?

Così abbiamo telefonato all’avvocato Filippo Dinacci, penalista di chiara fama, ordinario di diritto processuale penale presso l’Università degli studi d Bergamo, per chiedergli di aiutarci a capirne di più.

Cosa significa concretamente questa norma?

Significa che il corso della prescrizione potrà essere valutato fino alla sentenza di primo grado, successivamente non vi sarà più un decorso della prescrizione e in particolare non vi sarà più alcuna “fretta” di andare a fissare i processi in appello o in cassazione.

Sia in caso di condanna che di assoluzione?

Scritta così, si. Parla semplicemente di sentenza, quindi non fa distinzioni a seconda delle formule della sentenza stessa.

Non è singolare?

Io trovo, in assoluto, singolare l’opzione legislativa per più ordini di motivi. Ritengo che un legislatore abbia degli obblighi: il primo è il rispetto della Costituzione, il secondo è il rispetto delle fonti europee, e il terzo obbligo è quello di garantire l’armonia del sistema giuridico.

Ti riferisci all’articolo 111 della Costituzione?

Al 111 sulla ragionevole durata del processo, ma anche all’articolo 27 sulla funzione rieducativa della pena. Se questo innesto normativo divenisse vigente, avremmo dei problemi con la ragionevole durata del processo, che è un obbligo costituzionale ed anche europeo, e avremmo dei problemi anche in tema di effettiva rieducazione del condannato. Nel momento in cui il giudice non ha più limiti di prescrizione, non è difficile immaginare che il processo in appello e in cassazione risulterebbe particolarmente lento. E ciò danneggia non solo l’imputato, che non può divenire un eterno giudicabile, ma anche gli interessi delle parti civili costituite.

Il contrasto con la normativa europea in cosa consisterebbe?

Sempre nella ragionevole durata del processo. Anche la fonte europea fa riferimento ai principi del giusto processo e non dobbiamo dimenticare che ogni qualvolta la Corte europea dovesse emettere una condanna per violazione di quei principi, quel processo andrebbe rifatto; si corre cioè il rischio che perseguendosi enfasi repressive si ponga nel nulla il risultato processuale che quelle enfasi intendono tutelare.

Come funziona la prescrizione in Europa?

E’ molto diversificata a seconda dei vari Paesi, ci sono sistemi che distinguono tra prescrizione processuale e prescrizione sostanziale. Questo progetto di riforma, invece, sembra assimilare il regime della prescrizione dei reati al regime della prescrizione degli accertamenti fiscali.

Ossia?

Una volta intervenuto l’accertamento, che nel penale equivale alla sentenza di primo grado, il reato non è più prescrittibile. Come detto, questo mina la funzione rieducativa della pena, perché se diventa esecutiva a vent’anni di distanza dai fatti, si limita la libertà di un soggetto quando questo è profondamente cambiato. Quale finalità rieducativa si può garantire in questi casi.

Ma è davvero necessario riformare la prescrizione?

Non ve n’è alcun bisogno tanto più che è già stata modificata recentissimamente con la c.d. riforma Orlando che di fatto, agendo sui tempi di sospensione del decorso della prescrizione, ne ha allungato significativamente i termini. I processi si rendono più veloci con un’effettiva riduzione del carico processuale che si deve perseguire attraverso la depenalizzazione e la deprocessualizzazione di una serie di reati. Non è possibile che vi sia il ricorso alla giurisdizione penale per qualsiasi vicenda anche la meno importante. Il diritto penale deve entrare sulle questioni che determinano davvero allarme sociale.

Però in passato ci sono state svariate depenalizzazioni che non hanno risolto il problema.

Sono state spuntature, non effettive depenalizzazioni, qualcuna è stata fatta anche di recente. Bisogna veramente depenalizzare e deprocessualizzare. Tutto ciò che viene depenalizzato potrebbe essere recuperato attraverso il sistema delle sanzioni amministrative. Non dico di lasciare impunite certe condotte, dico semplicemente che il giudice penale va “disturbato” solo per cose importanti. Sempre nell’ambito di un’eliminazione del “sovraffollamento” processuale non possono ignorarsi i messaggi legislativi diretti a disincentivare il ricorso ai riti alternativi su cui il codice aveva fortemente investito per un’effettiva deflazione dibattimentale.

Dovendo intervenire, tu cosa suggeriresti?

Il problema della prescrizione è un non problema. In ogni caso, se si ha intenzione di andare a toccare i punti cardine dell’ordinamento, bisogna procedere armonicamente. Si è spesso discusso di processo bifasico. Oggi il giudice condanna e applica la pena. Tuttavia, può accadere che la condanna definitiva intervenga a molti anni di distanza dalla commissione del reato, quando l’autore è diventato un’altra persona. Di qui il processo bifasico, cioè un giudice che afferma la responsabilità e un altro che applica una pena contestualizzata al momento in cui la stessa deve essere eseguita.

di Flavio Cioffi