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Vademecum Anac sulla semplificazione degli appalti

by Giulio Espero
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Il 30 aprile scorso l’Anac, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha pubblicato un documento intitolato: “Ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel Codice dei Contratti e nell’attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento”.

L’Autorità, come si legge in premessa, ha inteso fornire un quadro delle vigenti disposizioni acceleratorie e di semplificazione in tema di procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di agevolare il lavoro delle stazioni appaltanti nella difficile situazione di emergenza sanitaria in atto. Fermo restando, comunque, quanto già disposto in materia (delibera Anac 312/2020 – incidenza Emergenza Covid sulle procedure in atto; art. 103 D.L. 18/2020 e art. 37 D.L. 23/2020 – sospensione dei termini amministrativi in scadenza).

Una ricognizione, nelle intenzioni dell’Autorità, non solo per far fronte all’attuale stato emergenziale ma anche a tutte quelle ipotesi in cui si renda necessaria, in presenza dei presupposti di legge, un’accelerazione o una semplificazione delle gare. Anche nel solco tracciato dalla Commissione Europea con apposita Comunicazione (2020/C 108 I/01) che evidenzia le opzioni e i margini di manovra possibili in materia di appalti pubblici necessari per affrontare la crisi.

Nelle quasi trenta pagine dell’atto ricognitivo viene esplicitato un quadro sinottico decisamente esauriente, a nostra scienza, delle norme già contemplate dal Codice dei Contratti, che consentono il ricorso a procedure rapide e semplificate anche al di fuori di contesti emergenziali, il cui utilizzo è perfettamente legittimo ricorrendone i presupposti di legge.

Il documento compie uno sforzo riassuntivo evidente. Ma appunto è un riassunto, niente di più. Utile, certo, ma come poteva essere utile un Bignami (per chi fosse troppo giovane per ricordarlo, i Bignami erano dei volumetti ove si riportavano stringate sintesi degli argomenti di studio scolastici, gioia degli studenti, dannazione dei professori).

Non ci sono aiuti, modelli, consigli che possano guidare le pubbliche amministrazioni nella difficilissima conduzione degli appalti pubblici. Abbiamo l’impressione che la pubblicazione del documento possa servire esclusivamente a tranquillizzare qualche povero responsabile del procedimento sull’utilizzo delle procedure snelle in epoca di emergenza sanitaria.

Nulla di più.

Già l’uso della parola ricognizione ci deve far riflettere. È tale la selva di norme, leggi, modifiche ed integrazioni, codici, pareri pro veritate, sentenze, Direttive UE, che ogni tanto bisogna fare necessariamente una ricognizione, sennò sicuramente ci si perde.

Riteniamo utile riportare in maniera completa:

Affidamento senza previa pubblicazione del bando, qualora

  • La stazione appaltante abbia dichiarato con atto motivato anteriore all’avvio della procedura di affidamento dichiarato di ritenere che la procedura senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice la gara sia consentita dal Codice;
  • La stazione appaltante abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi art. 73, comma 4 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016, in cui manifesti l’intenzione di concludere il contratto;
  • il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di cui alla lettera b).

Termini di presentazione delle domande e procedure semplificate per sottosoglia. Per ragioni di urgenza debitamente motivate dall’amministrazione aggiudicatrice può così ridurre i seguenti temporali:

  • per le procedure aperte il termine di 35 giorni per la presentazione delle offerte può essere ridotto a 15 giorni (10 giorni in caso di offerta elettronica);
  • per le procedure ristrette, il termine di 30 giorni per la presentazione di una domanda di partecipazione può essere ridotto a 15 giorni e quello di ulteriori 30 giorni per la presentazione di un’offerta a 10 giorni;
  • per le procedure semplificate sottosoglia, vi è la possibilità di ridurre della metà i termini minimi previsti;

Mentre per i seguenti aspetti rimandano alla lettura del documento:

  • l’esclusione del periodo di stand still;
  • l’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza, successivamente all’aggiudicazione;
  • le procedure in caso di somma urgenza o di protezione civile;
  • l’immediata efficacia del subappalto;
  • l’esclusione o la rapida soluzione delle procedure di verifica dell’anomalia dell’offerta;
  • le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia;
  • la risoluzione del contratto per ragioni d’urgenza;
  • l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione;
  • l’inversione procedimentale, ossia la possibilità di esaminare le offerte prima della verifica di idoneità degli offerenti.