Due giorni fa è arrivata in Senato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini per il reato di sequestro di persona aggravato in relazione al famoso caso della nave Diciotti.
Nonostante la Procura di Catania (la stessa che ha a lungo, senza esito, indagato sulle Ong per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina) avesse chiesto l’archiviazione del procedimento “per infondatezza della notizia di reato”, la Sezione Reati Ministeriali del Tribunale di Catania (il cosiddetto Tribunale dei ministri) ha deciso diversamente.
I motivi sono esposti in una cinquantina di pagine che affrontano questioni importanti. Non solo in relazione al fenomeno dell’immigrazione e al rispetto delle regole sui salvataggi in mare, ma più in generale ai limiti del potere esecutivo. Un tema che incide concretamente sulle libertà e i diritti di tutti.
Proviamo, in estrema sintesi, a entrare nel merito. Con una premessa: Salvini “non ha chiesto di essere sentito, né ha depositato memorie”.
Il quadro normativo di riferimento.
“L’obbligo di salvare la vita in mare costituisce un preciso dovere degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare. Le convenzioni internazionali in materia, cui l’Italia ha aderito, costituiscono un limite alla potestà legislativa dello Stato e, in base agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione, non possono costituire oggetto di deroga da parte di valutazioni discrezionali da parte dell’autorità politica”.
La competenza funzionale del tribunale dei ministri.
La valutazione da fare è duplice. La prima, verifica se la condotta non sia un atto politico, “sottratto ad ogni sindacato giurisdizionale”. La seconda, se il reato sia effettivamente “ministeriale”.
Il Tribunale dei Ministri applica “la legislazione penale comune, senza vagliare (a fini giustificativi) l’eventuale fine politico della condotta criminosa, spettando un tale giudizio esclusivamente alla Camera competente”.
In altre parole. Il giudice valuta se c’è reato, se è commesso nell’esercizio della funzione ministeriale e quindi chiede al Parlamento di fare le valutazioni politiche a lui negate, concedendo o meno insindacabilmente l’autorizzazione a procedere.
Il reato.
Consisterebbe nell’avere arbitrariamente posto il veto all’indicazione del POS (Place Of Safety) ossia di non aver autorizzato lo sbarco dei migranti.
Sono state infatti avanzate al Ministero degli interni tre distinte richieste di POS: il 15, il 17 e il 24 agosto. La prima “atipica” e quindi, a farla breve, non conta. La seconda, invece, “formale” anche a giudizio di tutti i protagonisti della vicenda e “aldilà della ‘sospetta’ rettifica delle precedenti dichiarazioni” da parte dei prefetti Capo e Vicario del Dipartimento per le libertà civili e per l’immigrazione. La terza, “non può affatto ritenersi la prima vera richiesta”.
Sulle date si gioca tutto. Il permesso di sbarco è del 25 agosto, se la richiesta valida fosse quella del 24 mancherebbe la necessaria “apprezzabile” limitazione della libertà. Se invece, come sostiene il Tribunale, vale quella del 17 l’apprezzabilità c’è tutta.
Ma per accusare Salvini è necessario stabilire che sia stato lui a vietare lo sbarco, che il divieto sia illegittimo e che non sussistano cause di giustificazione.
Tutti i testimoni si sono affrettati a dire che ha fatto tutto Salvini. In ogni caso lo ha rivendicato pubblicamente lui stesso e quindi nulla quaestio.
Non vi erano motivazioni tecniche per trattenere gli immigrati a bordo e la nave in sé non può essere considerata un luogo sicuro. Convenzione internazionale SAR, violata.
I minori non accompagnati hanno il diritto di essere accolti in strutture idonee, ma sono stati autorizzati allo sbarco solo la sera del 22 agosto e solo dopo l’intimazione della Procura per i minorenni. Legge Zampa, violata.
La legge “esclude qualsivoglia forma di costrizione dei migranti”. Testo Unico Immigrazione, violato.
Infine, lo sbarco dei 177 migranti non poteva costituire un problema di ordine pubblico ed è stato negato “per la volontà meramente politica – estranea alla procedura amministrativa prescritta … in base alla quale l’indicazione del POS è un atto dovuto… – di affrontare il problema … invocando … la ripartizione dei migranti a livello europeo…” Ma questa non può ledere “l’inviolabilità del diritto alla libertà personale”. Quindi, nessuna scriminante.
Attività politica e sindacato del giudice penale.
Resta da “valutare se il carattere politico della decisione presa possa qualificare quest’ultima come atto politico in senso stretto”, insindacabile dal giudice penale.
Per il Tribunale, no. Infatti, l’atto politico è tale quando persegue “fini generali, che non presentano connessioni con il caso concreto”. Esso non può avere “capacità lesiva di situazioni soggettive individuali”. Ergo, non viene censurato un atto politico ma “lo strumentale ed illegittimo utilizzo di una potestà amministrativa”.
Come preannunciato, la sintesi è estrema e probabilmente deficitaria, ma forse può aver contribuito alla comprensione della vicenda, al riparo dalla propaganda.
Ora la palla passa al Senato. Non dovrebbero esserci sorprese. Se pure i 5Stelle non fossero compatti nel sostenere l’alleato di governo, il centro destra verrà comunque in soccorso di Salvini.
Dal canto nostro, comunque la pensiamo, non dimentichiamoci che quando si parla di libertà personale, le persone siamo noi.