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Ispettori ambientali Arpa Campania

avviato il recepimento del regolamento SNPA

by Claudio Marro, Marino Carelli
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Gli Autori sono, rispettivamente, Direttore Tecnico e Titolare FO di Arpac

 

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in via definitiva, il 7 agosto scorso, il “Regolamento contenente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa)”. Il documento definisce le funzioni del personale dell’Ispra e delle Arpa d’Italia incaricato di effettuare le ispezioni nelle aziende.

Il provvedimento attua l’articolo 14, comma 3 della legge 132/2016 che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (Snpa) del quale fanno parte l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e le Agenzie regionali per l’ambiente (Arpa). Lo scopo è quello di assicurare omogeneità ed efficacia all’azione di controllo da parte di questi organismi. La proposta di regolamento stabilisce i modi per individuare il personale incaricato degli interventi ispettivi nell’ambito delle funzioni di controllo del Sistema nazionale, le sue competenze e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive.

Nell’ambito delle competenze territoriali e funzionali di Arpac, sulla base dell’attuale Piao vigente e sul Plafond del Personale in organico, Arpac, nelle more della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha avviato l’iter di recepimento del regolamento nazionale, come prevede la norma.

Per questo è stato costituito un Gruppo di Lavoro, coordinato dal Direttore Tecnico di ARPAC e dal Direttore Amministrativo.

Il Regolamento nazionale presenta però presenta una serie di criticità, alle quali, si cercherà, ove possibile, di porre rimedio. Di seguito rappresentate sinteticamente. Tali criticità sono di seguito rappresentate:

  • Individuazione degli ispettori ambientali a domanda degli interessati (interpello). Potrebbe accadere (in astratto) che nessuno degli operatori che oggi effettuano regolarmente ispezioni ambientali facciano domanda per diventare formalmente ispettori ambientali in quanto temono la successiva individuazione come UPG, ruolo non da tutti ambito.
  • Ispettori ambientali settoriali o tematici: il regolamento nazionale prevede l’individuazione di ispettori per settore. Ciò rischia di ingessare il sistema e lascia poca flessibilità ed adattamento a situazioni consolidate o ordinariamente adottate. Es. un ispettore esperto per la matrice aria che si trova ad effettuare un intervento su un impianto rifiuti per problematiche per es. legate agli odori dovrebbe limitare il suo raggio di azione solo alle emissioni in atmosfera e richiedere l’intervento di un ispettore “rifiuti” per verifiche relative al funzionamento dell’impianto di trattamento dei rifiuti o di un ispettore “acque reflue” per verifiche inerenti alla gestione delle acque di scarico. Tali problematiche diventano ancora più gravi negli interventi ispettivi effettuati in situazioni di emergenza dove generalmente intervengono i tecnici in pronta disponibilità, non sempre necessariamente settoriali, aggravate da un contesto di risorse umane storicamente deficitario.
  • Lauree o diplomi in discipline tecniche. Il regolamento nazionale parla genericamente di discipline tecniche senza specificare quali.
  • Ispettori avvocati: gli ispettori possono essere individuati non sono tra i laureati o diplomati in discipline tecniche ma anche in discipline giuridiche. Ciò significa che potenzialmente un avvocato potrebbe essere idoneo “da solo” a ispezionare un impianto, cosa non condivisibile per assenza di conoscenza di aspetti esclusivamente tecnici, spesso complessi ed articolati su più matrici (vedi impianti AIA). Certamente un laureato in discipline giuridiche può partecipare ad un’ispezione in collaborazione con un tecnico ed assicurare l’eventuale supporto su aspetti giuridici.
  • confusione tra regolamento ispettori ambientali e individuazione degli UPG (Ufficiali di Polizia Giudiziaria). In verità il regolamento nazionale si riferisce chiaramente all’individuazione degli ispettori ambientali nell’ambito dei quali si possono (non si devono) individuare gli UPG. L’eventuale successiva individuazione degli UPG non è esente da criticità quali (a solo titolo esemplificativo) quelle legate alla carenza di risorse umane ma anche ad un presumibile aumento dei costi conseguente non solo alla necessaria valorizzazione/assicurazione e tutela, ma anche ad un incremento numerico delle attività di supporto a PP.GG e AA.GG. Ricordiamo infatti che, ancora oggi, non risulta che vengono rimborsate ad ARPAC le spese sostenute, come prevede la Legge 136/2016.

Al di là delle criticità sopra riportate, in qualità di Direttore Tecnico, il dott. Marro, da una parte lavora al recepimento in ARPAC del Regolamento nazionale e dall’altra sta provando a coinvolgere i Direttori Tecnici di altre ARPA per assicurare uniformità ed omogeneità di applicazione, pur in un contesto di risorse umane, economiche e regolamentare fin troppo diversificato tra le diverse Agenzie regionali