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La storia della somministrazione del lavoro: la nascita e lo sviluppo

by redazionale
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Uno dei contratti maggiormente diffuso e apprezzato nel mondo del lavoro oggi è quello di somministrazione, dove ci sono tre attori protagonisti: l’agenzia per il lavoro, il lavoratore che offre i suoi servizi e l’azienda che ne fa richiesta. L’agenzia per il lavoro si occupa della ricerca del lavoratore di cui ha bisogno l’azienda, della sua assunzione, del suo pagamento e di tutte le procedure burocratiche. L’azienda paga una commissione all’agenzia per il lavoro, evitando tutto il lungo e faticoso processo di selezione e assunzione del personale che spesso porta via tempo e risorse preziose. Infine il lavoratore ha la certezza di lavorare, anche se può cambiare nel corso del tempo l’azienda alla quale presta i suoi servizi.

Pur essendo una modalità di contratto molto apprezzata, inizialmente la somministrazione del lavoro era vista con un certo scetticismo. Questo perché, nell’immaginario collettivo, la somministrazione di lavoro che iniziò a svilupparsi agli inizi degli anni 2000 fu interpretata come una semplice continuazione del lavoro interinale, che di fatto favoriva il precariato e non dava le giuste garanzie né ai lavoratori né alle stesse aziende.

La somministrazione del lavoro è però ben diversa dal lavoro interinale, poiché fornisce tutele ai lavoratori che possono essere assunti a tempo determinato o indeterminato e offre vantaggi alle stesse aziende. Per approfondire ulteriormente il discorso invitiamo a leggere l’articolo che spiega in modo dettagliato come funziona il contratto di somministrazione del lavoro: vantaggi e svantaggi.

Il contratto di somministrazione prevede due tipologie di contratto, che si sposano con le esigenze delle aziende e degli stessi lavoratori: a tempo determinato e a tempo indeterminato. Il contratto di somministrazione a tempo determinato è simile al contratto di lavoro a termine, con la differenza che l’agenzia per il lavoro svolge il ruolo di intermediario. Il contratto può avere una durata massima di 24 mesi, quindi può essere prorogato 6 volte con lo stesso utilizzatore. Scaduti i 24 mesi l’azienda può assumere la risorsa direttamente oppure cessare il rapporto di lavoro.

Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato, come suggerisce il nome, prevede invece un’assunzione senza scadenza del contratto del lavoratore che viene mandato in missione presso un’azienda terza. Se anche l’azienda dovesse un domani decidere di cessare il rapporto lavorativo, l’agenzia per il lavoro si occuperà della ricollocazione del lavoratore in un’altra azienda.

A proposito della somministrazione a tempo indeterminato, il legislatore nel 2023 in sede di conversione del Decreto Lavoro ha introdotto alcune novità significative. Tale tipologia di contratto può essere usata entro il 20% del personale assunto, fatta eccezione per: i lavoratori somministrati assunti con apprendistato; i somministrati assunti dalla mobilità per 12 mesi; i disoccupati che hanno beneficiato per almeno 6 mesi di ammortizzatori sociali o trattamenti di disoccupazione non agricola; i somministrati che appartengono alla categoria degli svantaggiati o dei molto svantaggiati.